D’ANDREA STUDIO LEGALE VINCENTE IN DIRITTO AMMINISTRATIVO AL CONSIGLIO DI STATO

D’ANDREA STUDIO LEGALE VINCENTE IN DIRITTO AMMINISTRATIVO AL CONSIGLIO DI STATO

D’ANDREA STUDIO LEGALE VINCENTE IN DIRITTO AMMINISTRATIVO AL CONSIGLIO DI STATO.

URBANISTICA – EDILIZIA E TUTELA DEL PAESAGGIO –

PORTONOVO E PARCO DEL CONERO

PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO DEL PRIVATO IN PARTICOLARI CONDIZIONI –

LEGITTIMITA’ DEL MANUFATTO STORICO REALIZZATO IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONI

 

D’Andrea Studio Legale ha conseguito un’altra vittoria che produce effetti politici.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4470/2018 del 23 luglio 2018 ha, di fatto, confermato la Sentenza del Tar Marche n. 312 del 2012 e ha sancito la piena legittimità di un manufatto eretto nella baia di Portonovo negli anni ’60 in assenza di autorizzazione edilizia e paesaggistica, annullando ben tre ordinanze di demolizione dell’amministrazione comunale.

Il verdetto è stato emesso in grado di appello, nell’ambito di una disputa di natura esclusivamente processuale, nata da un’intuizione dell’Avvocato Luca D’Andrea.

Purtroppo il cliente era deceduto in corso di causa e il legale, consapevole del fatto che ormai tutti i manufatti storici “abusivi” a Portonovo erano stati dichiarati illegittimi da parte di varie sentenze amministrative, e quindi demoliti, ha adottato la strategia di far dichiarare l’interruzione del giudizio, confidando nella complessità ed articolazione della norma processuale da applicare per riattivare l’appello, introdotto dal Comune.

Puntuale è arrivata l’irrituale riattivazione del processo da parte del Comune di Ancona, puntuale è arrivata l’eccezione di estinzione del processo da parte dell’Avvocato Luca D’Andrea in udienza e puntuale è alla fine pervenuta la sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato estinto e nullo l’appello e definitivamente efficace e vincolante la sentenza del TAR Marche del 2012 che aveva statuito la legittimità dei manufatti incriminati.

Altro caso di sapiente e decisivo utilizzo dello strumento processuale da parte di D’Andrea Studio Legale.

Interessante e del tutto originale però, e per questo storica, è la statuizione nel merito e il percorso argomentativo del TAR Marche del 2012, ormai legge del caso concreto.

Aderendo pienamente alle tesi del ricorrente D’Andrea Studio Legale, il TAR, per mano dell’estensore Dott. Tommaso Capitanio, ha affermato una serie di principi che non potranno non essere di futuro riferimento nella materia edilizia, urbanistica e di tutela del paesaggio.

Primo: il paesaggio non è un bene di carattere esclusivamente naturalistico ambientale, ma esiste e consta di una essenziale componente umana, artificiale e culturale, come peraltro sancito dall’art. 9 della Costituzione (c.d. “paesaggio culturale”).

Il paesaggio ha a che fare con la percezione e l’abitudine di vita della comunità territoriale di cui è espressione, è un fattore che nasce dal basso, dalla popolazione che vive giorno per giorno il territorio in cui è insediata, è un fatto essenzialmente democratico: non può essere “imposto” da un’élite intellettuale che – calata dall’alto da nomine di aree o correnti politiche – pretenda di disegnare il territorio con una attività pianificatrice che sradichi le caratteristiche culturali, economiche, vitali, ambientali di una data collettività, sapientemente bilanciate tra loro, in nome di valori esclusivamente e tassativamente naturalistici.

Secondo: nonostante non si possa parlare di prescrizione del diritto dell’Amministrazione Pubblica a punire gli illeciti edilizi o urbanistici e ad eliminarne le conseguenze, tuttavia, in alcuni specifici e particolari casi, in cui l’Amministrazione abbia adottato comportamenti attivi e positivi, reiterati e mantenuti per un considerevole spazio temporale (nella specie, circa cinquant’anni),  oggettivamente incompatibili con una situazione di palese illiceità e con la conseguente intenzione di reprimerla, concorrendo la buona fede del privato, può affermarsi l’insorgenza di un legittimo affidamento da parte di costui a che l’Amministrazione Pubblica consideri lecita l’opera edilizia a suo tempo realizzata.

Soprattutto quando tali comportamenti, ad esempio, siano espressi mediante il rilascio consolidato e ripetuto negli anni di autorizzazioni commerciali, o concessioni di aree pubbliche relative al manufatto illecito, percependo fra l’altro i canoni e i corrispettivi pecuniari e in ciò facendosi parte contrattuale del titolare, o in qualche modo, suo socio di fatto.

Terzo: lo strumento pianificatorio che disciplina le attività edilizie, l’urbanistica e il paesaggio di un certo comparto territoriale, se prende in considerazione una situazione edificatoria esistente, deve espressamente indicare se la stessa sia legittima o meno.

Altrimenti, se lo strumento pianificatorio (piano particolareggiato, PRG, piano paesistico, piano di parco ecc…) non si esprime sulla legittimità dell’edificato e tuttavia ne disciplina le attività, le dimensioni, le destinazioni, ecc…, significa che lo presuppone legittimo, come ha implicitamente fatto il Piano Particolareggiato di Portonovo del 2001, secondo l’originale e condivisibile tesi del TAR Marche nella sentenza del 2012, con riferimento al manufatto oggetto dell’ordinanza di demolizione, annullata da tale pronuncia.

Tali principi, innovativi e riccamente motivati, provocati dalle tesi esposte dall’Avvocato Luca D’Andrea che ha citato e prodotto ampia letteratura anche a carattere sociologico, psicologico e paesaggistico, costituiranno un inevitabile precedente, oltre che per l’amministrazione Comunale nei residui casi analoghi che si proporranno, anche per i redattori dei prossimi piani o programmi relativi al territorio marchigiano, del relativo litorale e del Conero.