D’ANDREA STUDIO LEGALE VINCE ANCHE IN CORTE D’APPELLO CONTRO LA COMPAGNIA ASSICURATIVA IN MATERIA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA A PRIMA RICHIESTA.

D’ANDREA STUDIO LEGALE VINCE ANCHE IN CORTE D’APPELLO CONTRO LA COMPAGNIA ASSICURATIVA IN MATERIA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA A PRIMA RICHIESTA.

CARA COMPAGNIA ASSICURATIVA: PRIMA PAGA, POI CONTESTA, SE TI CONVIENE.

Altra importante vittoria giudiziale ottenuta da D’ANDREA STUDIO LEGALE.

In questo caso, a lato in una complicata questione riguardante un contratto di pubblicità di importo milionario, la cliente di D’ANDREA STUDIO LEGALE –  società di trasporti pubblici locali – ha richiesto alla compagnia assicurativa di pagare l’indennità pattuita in sede di polizza fideiussoria in caso di mancato rispetto del contratto di pubblicità.

Al rifiuto di pagare D’ANDREA STUDIO LEGALE ha azionato l’ingiunzione di pagamento esecutiva, e incassata l’indennità per la propria cliente, ha fronteggiato l’opposizione della compagnia innanzi al Tribunale, vincendola.

La compagnia non si è data per vinta e ha proposto appello ma la Corte di Appello di Ancona ha applicato i principi proposi e sostenuti da D’ANDREA STUDIO LEGALE e ha respinto l’appello, confermando la sentenza del Tribunale e il Decreto ingiuntivo, condannando l’appellante anche al pagamento delle spese legali.

La sentenza è la N. 2233/2018 del 19 ottobre 2018 ed ha sancito che la polizza fideiussoria concessa a copertura dell’obbligazione altrui è un “contratto autonomo di garanzia” ai sensi del quale l’impresa assicuratrice, cui è stato richiesto il pagamento dell’indennità di polizza, non può far valere nei confronti del richiedente le eccezioni riguardante il rapporto contrattuale garantito, eccezioni che spettano esclusivamente alla parte contraente di quel contratto, cioè al contraente che “porta” la garanzia. Il garante prima deve pagare e poi attendere l’esito del giudizio tra garantito e beneficiario.

L’unica eccezione a questo principio è la c.d. exceptio doli, cioè la situazione in cui il creditore abusa del proprio diritto alla garanzia fideiussoria e chiede l’indennità ad esempio quando ha già ricevuto il pagamento da parte del debitore garantito, oppure quando il contratto è inesistente, oppure ancora in caso di condotta gravemente fraudolenta del richiedente l’indennità.

Situazioni che nel caso di specie, la Corte non ha ritenuto ricorrere a carico della cliente di D’ANDREA STUDIO LEGALE, che ha dettagliatamente esposto le ragioni della perfetta correttezza contrattuale del suo comportamento, e della piena sussistenza del diritto ad ottenere il pagamento della polizza.

Di conseguenza, la Compagnia assicuratrice non solo ha dovuto pagare, ma ha dovuto incassare la conferma giudiziale del proprio obbligo al pagamento anche in grado d’appello.

E così il diritto della cliente di D’ANDREA STUDIO LEGALE, e il suo conseguente risultato economico, sono stati pienamente tutelati e conseguiti, grazie all’esperienza e competenza dello STUDIO nella gestione del contenzioso.

 

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