IL MALATO IMMAGINARIO … CHE LAVORA, PUO’ ESSERE LICENZIATO

IL MALATO IMMAGINARIO … CHE LAVORA, PUO’ ESSERE LICENZIATO

D’ANDREA STUDIO LEGALE HA ASSISTITO CON SUCCESSO L’AZIENDA DATRICE DI LAVORO DI FRONTE AD UN DELICATO CASO DI ASSENTEISMO

La cliente di D’ANDREA STUDIO LEGALE, una nota società di servizi pubblici, ne ha chiesto l’intervento per affrontare il caso di una lavoratrice che, in seguito ad infortunio e successivo intervento chirurgico ortopedico, era risultata assente dal lavoro per circa dieci mesi.

Disposte alcune visite fiscali, era risultata assente dal proprio domicilio in un paio di casi, giustificandosi – una delle due volte – con la necessità di sottoporsi a visita medica.

Non vedendoci chiaro, l’azienda ha disposto l’indagine investigativa incaricando un’agenzia del settore, ed è risultato che per parecchi giorni, durante la malattia, nelle fasce di reperibilità e non solo, la lavoratrice svolgeva le attività più svariate, la spesa, il ballo, e perfino un lavoro di vendita a domicilio.

D’ANDREA STUDIO LEGALE ha consigliato alla società cliente, relazione investigativa alla mano, di procedere alla contestazione disciplinare e al successivo licenziamento per giusta causa della lavoratrice.

E non tanto e non solo per il fatto di aver lavorato in costanza di malattia, circostanza che solo a certe condizioni è ritenuta sufficiente quale giusta causa di licenziamento, quanto e soprattutto per il fatto che le molteplici e diversificate attività alle quali era stata scoperta essersi dedicata la lavoratrice, svelavano di fatto l’inesistenza dello stato di malattia denunciata o perlomeno che la stessa non era così grave da impedire la ripresa dell’attività lavorativa, vanificando così la veridicità dei certificati medici prodotti.

Con ciò la lavoratrice era automaticamente incorsa in plurime e continuative assenze ingiustificate che giustificano il licenziamento.

Non solo: anche sottrarsi alle visite fiscali senza un motivo serio, obiettivo e improvviso, è contrario agli obblighi di buona fede, correttezza e lealtà contrattuale imposti al lavoratore anche nel periodo di malattia, impedendo al datore di lavoro di accertare la malattia, condizione che permette il mancato svolgimento del lavoro.

La contestazione disciplinare ha necessariamente soddisfatto i canoni di assoluta specificità, completezza, puntualità e immediatezza e all’esito delle giustificazioni della lavoratrice, l’azienda le ha comunicato il licenziamento, che non è stato impugnato e contestato davanti al Giudice del Lavoro nei termini di legge, ed è quindi divenuto ormai definitivo ed inattaccabile.

Di fatto la lavoratrice ha rinunciato all’impugnazione del licenziamento.

Non è possibile pubblicare il testo dell’innovativo provvedimento disciplinare predisposto dallo Studio per ovvi motivi di riservatezza; tuttavia, nel prossimo articolo in fase di preparazione sul sito www.dandrea.studio, si illustrerà come e perché l’azienda si sia efficacemente rifiutata di mettere a disposizione della lavoratrice, una volta ricevuta la lettera di richiamo disciplinare, le riprese video o fotografiche dalle quali risultavano le sue mancanze, in particolare lo svolgimento di altri lavori durante la malattia.

Questa vicenda ha portato alla società cliente di D’ANDREA STUDIO LEGALE  un doppio risultato: la definitività del licenziamento applicato, senza affrontare i tempi, i costi e le difficoltà della causa giudiziale di impugnazione, rafforzandosi e consolidandosi, così, il rapporto di fiducia e di gradimento tra la Cliente e lo Studio.