D’ANDREA STUDIO LEGALE VINCE ANCORA: STAVOLTA IN MATERIA DI USUCAPIONE E TITOLI DI PROPRIETA’ IMMOBILIARE

D’ANDREA STUDIO LEGALE VINCE ANCORA: STAVOLTA IN MATERIA DI USUCAPIONE E TITOLI DI PROPRIETA’ IMMOBILIARE

IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILE IN FORMA NON NOTARILE CON CORRISPETTIVO IN NATURA E INDETERMINATO NON PRODUCE POSSESSO IDONEO AL MATURARSI DELL’USUCAPIONE

 

Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare seguita da D’ANDREA STUDIO LEGALE nell’interesse di una nota società di gestione banche dati e servizi di fama nazionale, viene proposta opposizione all’esecuzione da parte di un terzo, una signora che pretende di essere la proprietaria del bene pignorato, sebbene non intestataria dello stesso.

La Signora reclama di aver acquisito il bene per usucapione.

Aveva infatti acquistato il bene tempo prima, con scrittura privata semplice, non notarile, da un soggetto che abitava l’immobile e che glielo aveva venduto in cambio di prestazioni di assistenza personale da svolgersi per il resto della vita del venditore.

Alla morte del quale, la Signora ha posseduto l’appartamento, a suo dire, fino al maturarsi del periodo utile all’usucapione.

Il venditore, afferma la Signora opponente, a sua volta aveva acquistato molti anni addietro l’appartamento – sempre con scrittura privata semplice non notarile – direttamente dall’attuale intestatario dello stesso, abitandolo e possedendolo per anni, senza alcuna contestazione da parte del formale proprietario, attualmente soggetto all’esecuzione.

La signora intendeva unire il periodo di possesso esercitato dal suo dante causa, al suo, per completare il periodo dell’usucapione.

Vicenda scivolosa.

Nei propri atti difensivi D’ANDREA STUDIO LEGALE ha dipanato la complessa questione evidenziando, tra le altre cose, che innanzitutto, lo scambio della proprietà immobiliare contro una prestazione di assistenza personale a tempo indeterminato (vita natural durante del venditore assistito), poiché quest’ultima non è “prezzo” in senso tecnico, in quanto aleatoria, non determinata, e non espressa in termini pecuniari, non poteva essere qualificato come contratto di compravendita astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, requisito necessario affinché il possesso del successore a titolo particolare potesse unirsi a quello del precedente possessore ai fini dell’usucapione.

La seconda obiezione sollevata è stata che, poiché pur dopo la vendita, il venditore era rimasto a vivere ed ad abitare l’immobile (e a ricevere l’assistenza della signora acquirente, che viceversa non lo abitava) durante tutta la restante vita, proprio per questo fatto non poteva riconoscersi alla signora di aver esercitato il possesso, perlomeno fino alla morte del venditore.

E il periodo di possesso successivo a quest’ultima, non era sufficiente a perfezionare l’usucapione.

Proprio questi sono stati i due motivi, adottati e avvalorati dal Tribunale di Fermo con l’ordinanza 4 luglio 2019, per respingere l’opposizione, proposta in sede esecutiva dalla Signora e per disporre la continuazione dell’azione di espropriazione immobiliare.

Anche in questa occasione, le argomentazioni lineari, stringenti e frutto di sottili competenze di diritto civile, hanno prodotto il risultato economico voluto dalla cliente di D’ANDREA STUDIO LEGALE

 

 

L’ordinanza del Tribunale di Fermo, pubblicata il 4 luglio 2019 è visibile su questo stesso link.

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