DIRITTO BANCARIO / CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E MUTUO IPOTECARIO

DIRITTO BANCARIO / CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E MUTUO IPOTECARIO

D’ANDREA STUDIO LEGALE METTE A NUDO LE LACUNE PROCESSUALI E DIFENSIVE DEL CORRENTISTA, E NEUTRALIZZA LE RICOSTRUZIONI CONTABILI DELLA SOCIETA’ DI CONSULENZA SULLE ANOMALIE BANCARIE. 

D’ANDREA STUDIO LEGALE vince, ancora una volta, in materia bancaria.

Lo Studio difende la Banca cliente – un consolidato rapporto professionale con il terzo gruppo italiano per capitalizzazione e numero di sportelli – attaccata da una controparte contrattuale che le imputa illeciti e inadempimenti in serie su vari rapporti di conto corrente, conto anticipi, mutui ecc….

Interessi ultralegali, anatocismo, giorni di valuta fasulli, commissioni di massimo scoperto invalide, illecito esercizio del diritto di modifica unilaterale delle condizioni, usura, effetti anatocistici del sistema di ammortamento “alla francese” nel contratto di mutuo, e chi più ne ha più ne metta: questi sono gli addebiti mossi alla Banca.

Il tutto supportato da una ponderosa perizia di parte, scritta da una nota società di consulenza finanziaria e bancaria, che ha dato il là all’azione di restituzione.

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza N. XXXX/2019 del 13 agosto scorso, che riproduciamo nel link qui sotto, ha respinto, una ad una, tutte le contestazioni mosse alla Banca dalla parte correntista/mutuataria, con motivazioni puntuali e dettagliate, in accoglimento totale delle difese di D’ANDREA STUDIO LEGALE.

Ciò che qui è interessante sottolineare, è che il meccanismo di business costruito, da anni, da società di consulenza contabile e finanziaria, volto a far emergere anomalie nei rapporti bancari, assicurando ai clienti facili risarcimenti e guadagni, sembra non funzionare più.

E non funziona più perché queste società, pur elaborando relazioni e tabelle matematiche ricche di calcoli, formule, riferimenti ad estratti conto, conti scalari e norme contabili, (nelle quali vengono rappresentati gli illeciti operati dalle banche e le somme da queste trattenute), magari a volte, non sempre, anche corrette sul piano teorico/numerico, poi – dobbiamo rilevarlo –  si avvalgono in giudizio di legali che non fanno altro che riversare semplicemente e in modo acritico, nei loro atti processuali, i risultati di queste elaborazioni, restando appiattiti sulle loro conclusioni, senza fare un corretto uso dei principi e delle regole di natura processuale.

Di queste carenze, D’ANDREA STUDIO LEGALE, puntualmente si avvantaggia, sottoponendole ai Tribunali giudicanti, i quali non possono far altro che registrarle e statuire di conseguenza a danno dei correntisti.

Quello risolto dalla Sentenza N. XXXX/2019 è un caso emblematico, tipico, significativo delle lacune manifestate dai correntisti in sede di impostazione della causa.

Il Tribunale di Ancona ha infatti messo in evidenza queste carenze, come emerge dai passi della motivazione che riportiamo.

Va, preliminarmente, rilevato che nell’atto introduttivo del giudizio parte attrice ha svolto argomentazioni generali sulle diverse questioni trattate, omettendo di svolgere compiute, specifiche e pertinenti deduzioni, punto per punto, con riferimento ai rapporti concretamente intercorsi”.

Per quanto attiene alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, gli attori, dopo aver dedicato diverse pagine ad argomentazioni generali sull’argomento …in pochi passaggi si limitano ad affermare che la banca avrebbe “unilateralmente” applicato la capitalizzazione trimestrale … dunque risulta smentito l’assunto secondo cui difetterebbe una specifica pattuizione; inoltre, non è stato dedotto, né vi è prova che la capitalizzazione non sia stata applicata secondo le previsioni contrattuali…Nessun elemento in tal senso emerge dalla perizia di parte prodotta..

Ancora nella sentenza: “a parere del Tribunale è evidente la genericità e, dunque, inammissibilità della contestazione, considerato che parte attrice ha omesso di indicare in termini specifici e di provare mediante idonea produzione … in che termini sarebbe avvenuto il superamento del tasso …”. “Peraltro, entro il termine concesso a tal fine concesso non è stata depositata la prima memoria ex art. 183, c. 6°, c.p.c., deputata alla precisazione delle domande, dunque, la genericità delle deduzioni attoree non è stata tempestivamente emendata, nei tempi previsti”.

Dunque, una serie di omissioni, carenze, generiche indicazioni, da parte del correntista nelle proprie difese, rilevate da D’ANDREA STUDIO LEGALE nel corso del giudizio e sottolineate, con un tono di censura, da parte del Tribunale.

E magari il cliente aveva pagato fior di quattrini alla società e all’avvocato, attratto dalla conclamata prospettiva di guadagnare decine, se non centinaia, di migliaia di euro all’esito della causa.

Ecco, il “metodo” LDA D’ANDREA STUDIO LEGALE, mai avrebbe prodotto un tale risultato.

Infatti l’attenzione e la cura scrupolosa, unita alla consolidata competenza giuridica, con la quale vengono costruite le domande giudiziali, nelle loro fondamenta probatorie, nello scheletro strutturale allegatorio e descrittivo, nei rivestimenti e nelle finiture giurisprudenziali di dettaglio, impediscono il prodursi di situazioni dannose e spiacevoli per il cliente che formula la domanda di giustizia, il quale dovrebbe porre più attenzione e operare ricerche più accurate nella scelta dello strumento di assistenza giudiziaria legale.

Un metodo elaborato, studiato e perfezionato nel corso di decenni di pratica processuale e di confronto con la letteratura delle varie giurisprudenze, espresse dalle Corti Supreme e dalle Corti locali, da sempre vagliate e utilizzate con la massima dedizione e con l’obiettivo della vittoria della causa.

 

La sentenza del Tribunale di Ancona N. XXXX/2019 del 13 agosto 2019, è visibile su questo stesso link.

Download pdf