DIRITTO DEL LAVORO. QUALIFICA SUPERIORE DEL LAVORATORE. D’ANDREA STUDIO LEGALE DIFENDE CON SUCCESSO IL DATORE DI LAVORO DALLA “SCALATA OSTILE” DEL DIPENDENTE

DIRITTO DEL LAVORO. QUALIFICA SUPERIORE DEL LAVORATORE. D’ANDREA STUDIO LEGALE DIFENDE CON SUCCESSO IL DATORE DI LAVORO DALLA “SCALATA OSTILE” DEL DIPENDENTE

D’ANDREA STUDIO LEGALE, ritorna ad occuparsi, con esiti brillanti, dell’altro suo settore “forte”, il diritto del lavoro in prospettiva datoriale.

Le due società clienti, che hanno entrambe conferito il mandato difensivo a D’ANDREA STUDIO LEGALE, operano nell’ambito dei servizi pubblici di distribuzione e vendita del gas, e sono ormai divenute di rilievo nazionale, oltre che clienti storiche dello studio.

 

Sono state convenute da un lavoratore, dipendente delle stesse in due successivi periodi, il quale chiedeva l’attribuzione di ben due livelli superiori rispetto a quello di inquadramento e le differenze retributive, per un importo di circa 100 mila euro.

Il lavoratore era assegnato ad una mansione molto specifica e tecnica, inserita nell’ambito della procedura di “accertamento documentale”, finalizzato a stabilire la correttezza e la corrispondenza degli impianti a gas di nuova attivazione, alle normative tecniche previste ai fini della sicurezza pubblica.

 

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza N. XXX del 22.6.2020 qui pubblicata, ha accolto la seconda delle due tesi difensive prospettate da D’ANDREA STUDIO LEGALE, incentrata sulla meticolosa interpretazione del Contratto Collettivo Nazionale Gas-Acqua applicabile alla fattispecie, e in particolare sull’esame dettagliato delle declaratorie contrattuali dei livelli richiesti, rispetto a quello riconosciuto dal datore di lavoro, nonché sul confronto con la mansione effettivamente attribuita, all’esito dell’analitica ricostruzione operata dalla difesa datoriale, e della serrata istruttoria processuale condotta dalla medesima.

 

L’esperienza pluridecennale di D’ANDREA STUDIO LEGALE nell’analisi e applicazione dei contratti collettivi, ha procurato alle società clienti un risultato molto atteso ed auspicato, in considerazione dell’ingente importo richiesto dalla controparte e delle complesse conseguenze che l’accoglimento del ricorso avrebbero comportato all’organizzazione aziendale delle stesse.

Il ricorrente non ha proposto appello.

La Sentenza del Tribunale Ancona, pubblicata il 22.6.2020, è visibile su questo stesso link.