CONTENZIOSO BANCARIO. CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E DI APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE. RIPETIZIONE DI INDEBITO. ONERE DELLA PROVA, PRESCRIZIONE E SALDO ZERO.

CONTENZIOSO BANCARIO. CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E DI APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE. RIPETIZIONE DI INDEBITO. ONERE DELLA PROVA, PRESCRIZIONE E SALDO ZERO.

CONTENZIOSO BANCARIO.

CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E DI APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE. RIPETIZIONE DI INDEBITO.

ONERE DELLA PROVA, PRESCRIZIONE E SALDO ZERO.

Proseguono i risultati positivi ottenuti da D’ANDREA STUDIO LEGALE in materia di contenzioso bancario.

In questo caso, il Tribunale di Ancona, con due sentenze emesse nel 2021 relative allo stesso giudizio, di cui la prima non definitiva, ha sostanzialmente respinto la domanda di ripetizione di somme indebitamente versate proposta dal correntista, ribadendo il principio, sostenuto nell’interesse della banca da D’ANDREA STUDIO LEGALE, che per evitare l’applicazione della prescrizione eccepita regolarmente, è necessario che il correntista deduca e provi che sussista un rapporto di affidamento o di apertura di credito e che le rimesse effettuate, richieste indietro alla banca, rientrino nei limiti del plafond affidato e non eccedano tali limiti, essendo considerate, in questo caso, come poste di ricostituzione della disponibilità del credito accordato.

In assenza di queste condizioni, le rimesse sono considerate veri e propri pagamenti, soggetti a prescrizione dal momento in cui sono effettuati.

Nella fattispecie D’ANDREA STUDIO LEGALE, aveva fatto notare al Tribunale che il correntista, pur avendo parlato di affidamento in c/c, non aveva prodotto il relativo contratto, non potendo dimostrare l’importo affidato e quindi, se i versamenti fatti rientrassero in esso o superassero il suo limite.

Inoltre risultava gravemente incompleta la documentazione contabile prodotta.

In assenza di prova dell’affidamento, e del suo limite, quindi, ogni rimessa effettuata dal correntista, è stata considerata come pagamento di uno “scoperto” di conto corrente, come tale soggetto a prescrizione nel limite decennale.

Allo stesso modo, la non completa produzione degli estratti conto da parte del correntista, ha impedito l’accertamento della somma da questi richiesta, non riconoscibile neppure a partire dal cosiddetto “Saldo Zero” che il Tribunale, aderendo alle tesi dell’Avv. Luca D’Andrea e alla recente giurisprudenza richiamata, ha ritenuto di non applicare.

E la CTU, pur disposta per ricostruire il saldo finale dovuto, non ha potuto che prendere atto dell’incompletezza della documentazione versata dal ricorrente, con conseguente quasi totale neutralizzazione della sua richiesta di restituzione.

Tutta la partita quindi, è stata sapientemente giocata sul terreno della distribuzione dell’onere della prova tra le parti e sulle conseguenze del suo mancato assolvimento.

 

Le Sentenze del Tribunale di Ancona, pubblicate il 19 febbraio e il 30 settembre 2021 sono visibili su questi  stessi link: