CONTRATTO DI AGENZIA. DIRITTO ALLE PROVVIGIONI E OBBLIGO DI NON CONCORRENZA DELL’AGENTE.

CONTRATTO DI AGENZIA. DIRITTO ALLE PROVVIGIONI E OBBLIGO DI NON CONCORRENZA DELL’AGENTE.

CONTRATTO DI AGENZIA.

DIRITTO ALLE PROVVIGIONI E OBBLIGO DI NON CONCORRENZA DELL’AGENTE.

 

Successo conseguito da LDA D’ANDREA STUDIO LEGALE in Corte d’Appello Lavoro, in materia di contratto di agenzia.

 

La società preponente ed appellante, che aveva risolto il rapporto per giusta causa, imputava all’agente, cliente di LDA D’ANDREA STUDIO LEGALE, di aver violato il divieto di concorrenza contrattuale per aver distratto clienti e collaboratori a vantaggio di altro operatore concorrente.

A motivo di tale accusa, rifiutava il pagamento delle provvigioni dell’ultima parte del rapporto e richiedeva il risarcimento del danno di importo pari ad oltre una annualità retributiva, oltre alla restituzione delle provvigioni già corrisposte.

 

LDA D’ANDREA STUDIO LEGALE supportava la richiesta retributiva dell’agente, per la quale la legge richiede la prova scritta, oltre che sul conteggio trimestrale delle provvigioni precedenti, anche su una mail di accordo tra l’agente e il direttore commerciale della società preponente, opponendosi con dovizia di argomenti processuali alla richiesta di disconoscimento probatorio della stessa mail, formulata dalla società.

Parallelamente, contrastava la richiesta risarcitoria della società stessa, evidenziando alla Corte, l’insufficienza dell’impianto probatorio offerto.

La Corte di Appello di Ancona, sezione lavoro, con la sentenza 15 aprile / 4 maggio 2021 qui pubblicata, ha accolto per intero le eccezioni processuali e probatorie dell’Avv. Luca D’Andrea, confermando la pronuncia di primo grado del Tribunale di Ancona, contro la quale la società si era sollevata, condannandola anche alle spese processuali.

La Corte territoriale ha ritenuto non sufficientemente specifica e quindi non credibile, la dichiarazione di disconoscimento della mail che prevedeva l’accordo provvisionale integrativo in favore dell’agente, mentre ha considerato non dedotto sufficientemente il danno che sarebbe stato sofferto in conseguenza dell’inadempimento imputato al collaboratore, il cui accertamento quindi non è stato neppure preso in esame.

 

Tale risultato rappresenta quindi un’ulteriore conferma della specifica competenza e della specialistica abilità di LDA D’ANDREA STUDIO LEGALE, nella practice EMPLOYMENT LITIGATION (Contenzioso Lavoro), settore nel quale l’eccellenza dello Studio ha prodotto il riconoscimento attribuitogli dalla rivista MILANO FINANZA/CLASS EDITORI, con la selezione tra i migliori studi legali dell’anno 2021, per la quale si rimanda ad altra sezione.

 

La Sentenza del 15 aprile 2021 della Corte di Appello Lavoro di Ancona, pubblicata il 4 maggio 2021, è visibile su questo stesso link.