DIRITTO DEL LAVORO. QUALIFICA, MANSIONI E INQUADRAMENTO SUPERIORE DEL LAVORATORE. SERVIZI PUBBLICI LOCALI

DIRITTO DEL LAVORO. QUALIFICA, MANSIONI E INQUADRAMENTO SUPERIORE DEL LAVORATORE. SERVIZI PUBBLICI LOCALI

A “IGENIO” NON SERVE UN GENIO!

 

LDA D’ANDREA STUDIO LEGALE incassa un altro successo nel settore del contenzioso lavoro, dalla parte del datore di lavoro.

 

Questa volta il lavoratore-ricorrente ha svolto la funzione di operatore ecologico addetto alla raccolta differenziata rifiuti, utilizzando il sistema di trasporto e sollevamento meccanizzato denominato “Igenio”, brevettato dalla società datrice di lavoro.

 

Il sistema di raccolta è costituito da un autocarro sormontato da un contenitore suddiviso in comparti dedicati ai singoli tipi di rifiuto, che viene posizionato in specifiche aree cittadine e poi ricaricato per il conferimento presso il centro di raccolta aziendale.

 

Il tutto mediante manovre di sollevamento/abbassamento realizzate tramite pompa idraulica, azionata con un radiocomando elettronico da parte dell’operatore.

 

Il lavoratore pretende di ottenere il riconoscimento del superiore livello contrattuale per aver agito sempre come operatore unico e per aver utilizzato il radiocomando nonché per aver effettuato operazioni di carico/scarico di “cassoni scarrabili”, elementi che a suo dire imponevano l’inquadramento nella qualifica superiore.

A corredo della pretesa ha prodotto documenti e richiesto un’articolata prova testimoniale.

 

LDA D’ANDREA STUDIO LEGALE, in questo caso, tra le varie strategie possibili, ha scelto di giocare la carta per certi versi più rischiosa, riconoscendo come ammesse tutte le circostanze riferite dal lavoratore (concedendogli quindi il vantaggio probatorio, ed evitandogli il relativo onere), mentre ha concentrato tutte le difese sull’interpretazione del Contratto Collettivo e sulla rilevanza di fronte ad esso delle mansioni dichiarate dal ricorrente.

 

Il Tribunale del Lavoro di Ancona quindi, dopo aver saltato a pie’ pari tutta la fase istruttoria orale, con la sentenza del 17.1.2022 qui pubblicata, ha respinto la domanda del lavoratore, accogliendo le contestazioni mosse della difesa datoriale, della quale ha condiviso interamente l’impostazione interpretativa dei fatti di causa e del contratto collettivo, affermando in particolare che le attività svolte dal lavoratore, non erano qualificanti il livello superiore lamentato, in quanto da un lato la conduzione di un autocarro “scarrabile” era compatibile con le mansioni proprie del livello già attribuito, mentre, d’altro lato, mancavano altri elementi essenziali, quali l’autonomia operativa, la specialistica formazione o esperienza, e il superiore dimensionamento/stazza del mezzo condotto, così come richiesto dalle caratteristiche del livello contrattuale richiesto.

 

Il Tribunale di Ancona, nel respingere la domanda attorea, ha anche condannato il lavoratore al pagamento delle spese legali.

Il ricorrente non ha proposto appello.

 

Non è mancato il plauso e l’apprezzamento da parte della società cliente, per la strategia scelta e per l’attività condotta da LDA D’ANDREA STUDIO LEGALE, che ha consentito di evitare numerosi potenziali contenziosi che già si stavano preparando – dietro questa prima causa “pilota” – da parte dei tanti conducenti del sistema mobile “Igenio”, avvicendatisi nel corso degli ultimi anni.

Un significativo risparmio di denaro pubblico (della società e dei Comuni suoi soci), ottenuto a costo zero e in tempi paragonabili a quelli di una mediazione.

 

La Sentenza del Tribunale Lavoro di Ancona, pubblicata il 17.1.2022, è visibile su questo stesso link.