LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA. ANNULLAMENTO DEL LICENZIAMENTO IN APPELLO.

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA. ANNULLAMENTO DEL LICENZIAMENTO IN APPELLO.

DIRITTO DEL LAVORO.

SETTORE BANCARIO.

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA.

ANNULLAMENTO DEL LICENZIAMENTO IN APPELLO.

LDA D’ANDREA STUDIO LEGALE ha ottenuto un altro prestigioso, quanto clamoroso, risultato favorevole nel contenzioso lavoro, questa volta avendo assunto la difesa del lavoratore.

Il settore di controversia è quello bancario, con il quale più volte lo studio si era misurato nel recente passato, con esiti molto lusinghieri (si veda il track record nella home page di questo sito).

Si è rivolto allo Studio Legale D’Andrea, dopo aver perso in primo grado sia nella fase sommaria che in quella di opposizione del “Rito Fornero”, un funzionario bancario di elevato livello contrattuale (e qualifica di corporate banker), il quale era stato licenziato per giusta causa con l’accusa di aver “gonfiato” per molti anni, le indennità di distanza casa-sede di lavoro ricevute e i rimborsi chilometrici percepiti in relazione alle ricorrenti trasferte di lavoro.

Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva valutato che il lavoratore fosse in malafede nella percezione indebita di queste indennità e che la Banca poteva legittimamente non sapere che il domicilio effettivo del lavoratore differisse dalla residenza anagrafica.

La Corte di Appello Sezione Lavoro di Ancona, in accoglimento del nucleo centrale e innovativo delle argomentazioni proposte da LDA D’ANDREA STUDIO LEGALE, ha ritenuto, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, rilevante la pluriennale percezione dell’indennità di distanza, pagata dalla Banca nella consapevolezza del suo effettivo domicilio, comunicatole correttamente dal lavoratore.

Nessun rilievo la Corte ha attribuito all’errore “amministrativo” della Banca – considerato imputabile – che non aveva aggiornato i data base anagrafici del lavoratore, escludendo così la maliziosa intenzione del lavoratore di appropriarsi ingiustamente di dette somme, mentre ha valutato non così grave da giustificare il licenziamento, la percezione degli altri rimborsi, che assommavano a poche decine di euro.

Il licenziamento è stato pertanto dichiarato illegittimo per assenza di giusta causa, mentre è stata confermata la sussistenza del fatto contestato, che ha limitato la tutela del lavoratore nell’ambito meramente risarcitorio e obbligatorio, senza riconoscimento del diritto alla reintegrazione.

La Sentenza della Corte di Appello di Ancona N. 189 del 28 aprile 2023, è visibile su questo stesso link.