LICENZIAMENTO PER MANCATO SUPERAMENTO DELLA PROVA.

LICENZIAMENTO PER MANCATO SUPERAMENTO DELLA PROVA.

DIRITTO DEL LAVORO.

LICENZIAMENTO PER MANCATO SUPERAMENTO DELLA PROVA.

VALIDITA’ DELLA RIPETIZIONE DEL PATTO DI PROVA. PRESUPPOSTI.

LDA D’ANDREA STUDIO LEGALE difende ancora una volta vittoriosamente la propria cliente, una società partecipata che gestisce la raccolta rifiuti sul territorio, mantenendo il track record del 100% di vittorie conseguite in suo favore (vedi news 2022 e 2020 in questo sito).

In questo caso il lavoratore era stato assunto a tempo indeterminato – in seguito a selezione pubblica – dopo essere stato utilizzato più volte dalla stessa società, in virtù di rapporti con agenzie di somministrazione lavoro.

Il lavoratore ha impugnato il recesso intimato dall’azienda per mancato superamento della prova (inserita nel contratto individuale), da lui considerata invalida proprio per essere stata già effettuata e superata più volte nel corso delle precedenti utilizzazioni nelle stesse mansioni.

Il Tribunale del Lavoro di Ancona, con la Sentenza N. 340 del 29 settembre 2023 (visibile in questo link), ha accolto la tesi della società datrice di lavoro proposta da LDA D’ANDREA STUDIO LEGALE, che ha affermato e provato la necessità, nel caso concreto, di reiterare il periodo si prova, per acclarare i comportamenti e gli atteggiamenti personali del lavoratore che sono suscettibili di cambiamento nel corso del tempo, e che nei passati rapporti di lavoro avevano destato più di qualche perplessità nel datore di lavoro.

La necessità di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore – secondo il prudente apprezzamento del giudice – rappresenta il presupposto di ammissibilità della ripetizione del periodo di prova, alla luce della giurisprudenza prevalente.

Il licenziamento è stato quindi dichiarato perfettamente legittimo e valido, così come il patto di prova, e il lavoratore è stato condannato al pagamento di parte delle spese legali, in ragione della particolare complessità della questione trattata, oggetto di ampio dibattito e della recente statuizione della Corte di Cassazione (N. 20239 del 14 luglio 2023) – richiamata sotto altro profilo dall’Avv. Luca D’Andrea nella propria difesa datoriale – che ha decretato l’applicazione della tutela indennitaria, e non già reintegratoria, nel caso in cui venga accertata la nullità del patto di prova.

Nel caso in questione non è stato necessario applicare questo recente principio, in quanto il giudice ha escluso in radice la nullità del patto di prova in base ai riscontri e alle testimonianze offerte dalla difesa della società pubblica.

Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, 29 settembre 2023 N. 340.

La Sentenza  è visibile su questo stesso link.